NUOVO ADEMPIMENTO NORMATIVO RELATIVO ALL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2023
CONTENUTO TECNICO NORMATIVO
Su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, dovrà essere apposta un’etichettatura ambientale contenente informazioni sulla composizione di tutti i materiali con cui è realizzato quell’imballaggio e il modo corretto di smaltirli.
OBIETTIVO DELLA NUOVA ETICHETTA AMBIENTALE
Fornire all’utente che utilizza quell’imballo tutte le informazioni utili per il corretto conferimento nei contenitori della raccolta differenziata, potenziando-migliorando la raccolta dei rifiuti e, quindi, il loro riutilizzo, recupero e riciclaggio.
COSA DOVRÀ INDICARE L’ETICHETTA AMBIENTALE?
1. Il tipo di imballaggio (se ad esempio è una scatola, una busta, un flacone ecc.);
2. Di che tipo di materiale è composto l’imballaggio, cioè se si tratti di plastica PET, alluminio, cartone o altro [Per quello che riguarda i codici e le icone da applicare sull’etichetta ambientale per indicare la composizione dell’imballaggio si potrà far riferimento alla Decisione della Commissione Europea 97/129/CE, fornita anche qui come documento allegato 2. - Per gli imballaggi in plastica si possono integrare le icone previste dalla norma UNI EN ISO 1043-1:2002, o dalla norma CEN/CR 14311:2002 per gli imballaggi in acciaio, alluminio e plastica];
3. Il corretto conferimento degli imballaggi tra i rifiuti; andrà indicato se è possibile riciclare o meno l’imballaggio. Se non è possibile andrà riportato il conferimento della raccolta indifferenziata, se è possibile differenziare il prodotto andrà indicata la famiglia di riferimento, cioè se carta, plastica, ecc.
4. Informazioni facoltative, come informazioni su come effettuare una corretta raccolta differenziata e altri dati sul tipo di composizione dell’imballaggio.
CHI È COINVOLTO IN QUESTO ADEMPIMENTO?
Tutti i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori) di imballaggi destinati al settore B2C (vendita di prodotti direttamente ad altre aziende) e a quello B2B (vendita di prodotti ai consumatori singoli, al cliente che li utilizza per uso personale).
L’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutti quegli elementi classificabili come “imballaggi”.
Nel caso dei prodotti di salumeria non preimballati, i budelli per salumi, il sigillo metallico integrato nel prodotto, la corda e lo spago concepiti per la stagionatura/cottura dei salumi, non sono classificabili come imballaggi, e quindi non sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.
Le fascette e le etichette di questi prodotti assolvono invece alla funzioni di imballaggio e sono classificati come tali, pertanto sono sottoposte all’obbligo di etichettatura ambientale.
Per questi imballaggi, vista la difficoltà, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
PREINCARTI E IMBALLI A PESO VARIABILE VENDUTI NEI BANCHI SERVITI (e altri imballaggi neutri destinati al consumatore finale)
Si definisce che anche in questo caso, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.
Con l’obiettivo di superare tali criticità, Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021, che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso canali digitali.
A tal proposito fate riferimento ad eventuali cartelli o indicazioni che possono esservi forniti direttamente dalla vostra sede.
ATTENZIONE!!!
Per gli alimenti e materiali di confezionamento (MOCA) che acquistate da fornitori EXTRA SEDE CENTRALE provvedete a farvi dare le seguenti garanzie:
- In merito agli imballaggi degli alimenti che abbiano l’etichettatura ambientale
- In merito ai MOCA che abbiano l’indicazione della composizione dell’imballaggio fornito e relative dichiarazione conformità MOCA
SANZIONI
Nel caso di inadempimenti o immissione sul mercato di imballaggi privi delle informazioni previste dalla norma di riferimento, sono previste, sia per il produttore che per i distributori e commercianti degli imballaggi, sanzioni che possono andare dai 5.200€ ai 40.000€.