Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani – il punto di vista SuperHACCP

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani – il punto di vista SuperHACCP

La Legge 21 aprile 2026, n. 75 (entrata in vigore il 29 maggio 2026), sulle “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, rappresenta una profonda riforma del diritto penale e amministrativo nel settore agroalimentare. Per la GDO (Grande Distribuzione Organizzata), questa legge sposta l’asse delle responsabilità, richiedendo un innalzamento dei livelli di controllo nelle fasi di buying, gestione delle private label, logistica e marketing (specialmente digitale). Ecco i punti fondamentali di cambiamento che la GDO deve attenzionare con urgenza:
  1. La Riforma Penale: Nuove Fattispecie nel Codice Penale
La legge abroga i vecchi articoli 516 (vendita di sostanze non genuine) e 517-bis, introducendo nel Codice Penale il nuovo Capo II-bis dedicato ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare”.
  • Art. 517-sexies c.p. Frode Alimentare: Diventa l’ipotesi speciale che assorbe la vecchia frode in commercio per il settore food. Punisce chi mette in circolazione alimenti sapendo che non sono genuini o che sono difformi da quanto dichiarato per origine, provenienza, qualità o quantità.
IMPORTANTE! La norma specifica “che l’operatore sa essere…”…ovvero si parla di DOLO DIRETTO. La punibilità è esclusa solo per condotte di “lieve entità” (valore esiguo o assenza di reale pregiudizio).
  • Art. 517-septies c.p. Commercio di alimenti con segni mendaci: È il punto forse più critico per la GDO. Punisce chiunque utilizzi indicazioni false o ingannevoli sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità degli alimenti. Sono comprese tutte le modalità di vendita effettuate dalla GDO. La norma colpisce esplicitamente le condotte realizzate anche tramite canali digitali e comunicazioni a distanza (e-commerce, newsletter, volantini digitali). Le sanzioni arrivano fino a 18 mesi di reclusione e multe fino a 20.000 euro.
 
  1. Inasprimento delle Sanzioni Amministrative e Rintracciabilità
Oltre al penale, il Titolo II della legge va a modificare i decreti pilastro della conformità alimentare (D.Lgs. 231/2017 e D.Lgs. 190/2006).
  • Rintracciabilità (Reg. CE 178/2002, Art. 18): Vengono inasprite le sanzioni per la violazione degli obblighi di rintracciabilità a monte e a valle. Per le piattaforme logistiche della GDO, la precisione del dato documentale diventa un asset a tolleranza zero
  • Pratiche Leali di Informazione (D.Lgs. 231/2017): Vengono riscritte le sanzioni per la violazione dei requisiti su:
    • Denominazione dell’alimento
    • Elenco ingredienti e allergeni (anche nei reparti gastronomia/banchi serviti)
    • Indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza
  • Prodotti Lattiero-Caseari (Art. 7-bis): Introdotte sanzioni amministrative specifiche e pesanti per l’impiego abusivo o ingannevole delle denominazioni protette del settore latte/formaggi
 
  1. Nuove Procedure di Controllo e Strumenti di Blocco
I meccanismi ispettivi e di blocco delle merci cambiano modalità per diventare più rapidi ed efficaci.
  • Il “Blocco Ufficiale Temporaneo” (Art. 16): Gli organi di controllo possono disporre il blocco immediato delle merci nei magazzini o nei punti vendita in caso di sospette violazioni amministrative
  • Cabina di Regia per i Controlli (Art. 17): Nasce una Cabina di regia unica presso il Masaf che coordina ICQRF, Carabinieri (tutela agroalimentare e salute), Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto. Questo significa piani di controllo nazionali straordinari e coordinati, mirati specificamente a scaffali e piattaforme distributive
  IMPORTANTE! Se la GDO trasmette la documentazione idonea richiesta nei termini indicati, il blocco NON si converte in sequestro amministrativo. Imparare a fornire tutta la documentazione in tempi brevi ed evitare il sequestro diventa fondamentale per il personale dei punti di vendita e per le sedi centrali!   Le Pene Accessorie: Il Rischio Reputazionale e Operativo L’Art. 517-octies c.p. introduce sanzioni che colpiscono direttamente la continuità aziendale del punto vendita o della catena in caso di recidiva o gravità:
  • Chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio da 5 giorni a 3 mesi
  • Pubblicazione della sentenza di condanna che determina un danno reputazionale importante per l’insegna!
  Per le Sedi Centrali (Buying Office, Qualità, Marketing e Legal) La Sede Centrale deve alzare il livello di sorveglianza per blindare i processi di validazione dei fornitori e della comunicazione istituzionale, poiché i nuovi delitti penali colpiscono l’intera catena di distribuzione.
  • Rafforzamento dei flussi di Tracciabilità (Reg. CE 178/2002): Errori documentali/informatici non più tollerabili
  • Audit e Qualifica Fornitori (Nuovi reati ex artt. 517-sexies e septies C.P.): Il reato di frode alimentare e quello di commercio di alimenti con segni mendaci colpiscono anche chi detiene per la vendita, introduce nel territorio dello Stato o distribuisce prodotti non genuini o difformi. La Sede non può più fare affidamento sulla sola autocertificazione del fornitore: serve una due diligence documentale e analitica stringente sulle materie prime critiche (es. origine del miele, filiere ittiche, derivati del latte)
  • Compliance dei canali Digitali ed E-commerce: La legge specifica che la frode e l’uso di segni mendaci si configurano anche attraverso la commercializzazione effettuata mediante strumenti digitali. I team Marketing, Web , E-commerce e Qualità/Sicurezza alimentare devono collaborare per sviluppare e validare ogni claim, scheda prodotto online, volantino digitale e post social, eliminando immagini o diciture ambigue che possano indurre il consumatore in inganno
  • Gestione del “Blocco Ufficiale Temporaneo”: Viene introdotto l’articolo 18-bis della Legge 689/1981. In caso di ispezione con dubbi sulla conformità, gli organi di controllo possono imporre un blocco temporaneo delle merci. La Sede Centrale deve disporre di una procedura di “Crisis Management” ultra-rapida per trasmettere la documentazione integrativa entro i termini stabiliti, evitando che il blocco si converta automaticamente in un sequestro amministrativo con relativo danno reputazionale e di stock
  Per i Punti Vendita (Direttori, Capi Reparto e Personale operativo) A livello operativo di negozio, l’attenzione si sposta sulla gestione quotidiana della merce, sui reparti del fresco (servito/banchi) e sull’interfaccia con gli organi di vigilanza.
  • Cartellonistica di Vendita e Banchi Serviti: I cartellini del prezzo, dei reparti pescheria, macelleria e gastronomia, e le etichette delle lavorazioni interne (es. porzionati o preincartati) devono essere rigorosamente verificate. L’uso errato di diciture o la presenza di segni grafici che suggeriscano un’origine italiana non veritiera configura l’illecito sul punto vendita. Diventa sempre più importante la FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI OPERATORI RISPETTO A QUESTI TEMI!
Dimenticarsi di aggiornare un cartellino prezzo per l’origine del prodotto arrivata …o  sbagliare a richiamare il codice tracciabilità nell’etichetta della carne… oggi può costare molto caro!
  • Esercizio della “Diffida amministrativa” (Regolarizzazione entro 15 giorni): Il personale deve sapere che, di fronte a violazioni puramente formali rilevate durante un’ispezione (che non impattano sulla sicurezza alimentare), l’organo di controllo emette una diffida a sanare entro 15 giorni. Il Direttore di negozio deve attivarsi immediatamente per correggere l’anomalia per azzerare la sanzione – L’AZIONE CORRETTIVA DIVENTA FONDAMENTALE! È importante attivarsi subito con tutti i mezzi a disposizione del punto vendita per dimostrare di aver risolto VERAMENTE LA NON CONFORMITA’ segnalata affinché non si ripeta più!
  • Controlli di Accettazione Merci più Rigidi: Le procedure interne di ricevimento merci devono includere un controllo ispettivo visivo per verificare la congruenza tra i documenti di trasporto (DDT) e le indicazioni effettive sulle etichette delle unità imballate, bloccando alla piattaforma o allo scarico i prodotti palesemente non conformi. I controlli sono fondamentali ancora più nella piattaforma logistica per evitare errori nei punti vendita!
  • Rischio di Sanzioni Accessorie (Sospensione dell’Attività): Poiché la legge prevede che, nei casi di particolare gravità o recidiva specifica sulle frodi e sulla contraffazione di DOP/IGP, si possa applicare la sospensione temporanea della licenza o dell’esercizio commerciale, un errore ripetuto sul singolo punto vendita mette a rischio l’operatività dell’intero negozio
  Per i piccoli imprenditori senza insegna o per i Franchising quali sono i rischi più importanti?  
Ambito di Rischio Cosa rischia il piccolo punto vendita
Il “Cartellino Prezzo” sui Banchi Serviti o Etichette Preincarti Scrivere “Fontina DOP” sul cartellino del banco gastronomia se il formaggio è un fontal comune o mettere bandierine/immagini dell’Italia sopra a prodotti non Italiani configura il reato di commercio con segni mendaci (Art. 517-septies c.p.).
Mancanza di Rintracciabilità Se l’organo di controllo trova merce in magazzino o in cella frigo priva di documenti di acquisto o elementi di rintracciabilità a monte (Violazione Art. 18 Reg. CE 178/2002), le sanzioni amministrative rimodulate dalla Legge 75/2026 sono severissime!
Social Media e Vetrine Digitali Molti piccoli negozi usano Facebook, Instagram o WhatsApp Business per pubblicizzare i prodotti del giorno. La nuova legge equipara la comunicazione digitale alla vendita fisica: un claim ingannevole sulla provenienza di un prodotto postato sui social ricade nel penale.
  In sintesi: Nessuna deroga formale “per categoria”, ma una forte applicazione del principio di proporzionalità. Per il piccolo imprenditore, la migliore difesa oggi è assicurarsi che i fornitori siano qualificati e che i cartellini di vendita dei prodotti sfusi (banco taglio, ortofrutta, macelleria) non contengano indicazioni geografiche o qualitative che non possano essere dimostrate immediatamente dalle fatture di acquisto.   SANZIONI PIU PROPORZONATE ALLA GRAVITA’ E ALLE DIMENSIONI DELL’OPERATORE Di seguito i parametri per la definizione delle sanzioni:
  1. Fatturato dell’Impresa
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma per superare i limiti di sanzioni standard è l’introduzione di criteri di calcolo basati sul fatturato dell’operatore o dell’impresa. L’entità della sanzione pecuniaria amministrativa viene quindi proporzionata alla capacità economica del soggetto sanzionato
  1. Gravità del fatto e impatto sulla Sicurezza Alimentare
Le sanzioni tengono conto dell’effettivo pregiudizio e della lesione ai diritti del consumatore. Viene operata una netta distinzione tra le violazioni formali e quelle sostanziali:
  • Natura della violazione: Se l’infrazione impatta direttamente sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto (es. violazioni sistematiche del Reg. CE 178/2002), le sanzioni sono applicate nella loro interezza e con severità.
  • Istituto della diffida (Regolarizzazione): Per le violazioni meramente formali che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità, la legge prevede che l’autorità conceda all’operatore un termine di 15 giorni per sanare l’irregolarità spontaneamente, evitando la sanzione monetaria in caso di adempimento.
  1. Entità del Prodotto (Criterio del Peso / Volume)
La legge stabilisce sanzioni graduate in modo matematico in funzione del peso complessivo dei prodotti non conformi (es. pescato sottomisura o non tracciato).  
  1. Recidiva e Reiterazione delle violazioni
La ripetizione della condotta illecita incide pesantemente sulla graduazione:
  • In caso di recidiva o particolare gravità della condotta, scattano sanzioni accessorie pesanti che vanno oltre la semplice multa.
  • Per i punti vendita, queste possono tradursi nella sospensione temporanea della licenza o dell’esercizio commerciale, fino alla revoca nei casi più estremi.
 
  1. Intenzionalità o Presenza di Segni Mendaci (Ambito Penale)
Qualora la condotta del punto vendita configuri le nuove fattispecie di reato introdotte nel Codice Penale (come il commercio di alimenti con segni mendaci o la frode alimentare ex artt. 517-sexies e septies), la pena viene graduata in base al dolo e all’utilizzo di informazioni pubblicitarie o descrittive (siti internet, e-commerce, volantini o cartellini di vendita) strutturate per indurre in inganno il consumatore sull’origine, la qualità o la natura del prodotto.

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